CCNL "capestro" - visite specialistiche terapie ed esami - Ancora non è chiaro?

Roma -

Facciamo un po’ di chiarezza…

In questi giorni abbiamo avuto modo di constatare che, a distanza di quasi un anno dalla sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali, ci sia ancora molta confusione riguardo l’applicazione dell’art. 35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ed altre pessime norme di questo contratto.

 

E’ vero che questo articolo, come del resto tutto il contratto, sia stato scritto in fretta e furia ed in linguaggio sindacalese.

Ma la difficoltà nell’applicare tale norma sia anche dovuta ai sindacati firmatari che hanno diffuso interpretazioni alquanto fantasiose generando, oltremodo, confusione tra i colleghi e colleghe. Sicuramente anche l’Amministrazione ci ha messo del suo.

 

Circolari informative uscite con enorme ritardo. Accettazione della giornata di malattia come giustificativo salvo poi, a dicembre, rifare i conteggi con richieste di ore di lavoro da recuperare avendo superato il limite delle 18 ore.

 

Se da una parte è giustificabile il collega che non si è letto il contratto o ha preso per buono quanto raccontato da certi rappresentanti sindacali, dall’altra non lo è il dirigente che ha l’obbligo di conoscere i contratti di lavoro e di applicarli.

Assistiamo a continui tentativi volti a dimostrare che l’introduzione delle 18 ore per visite mediche e specialistiche, previste dall’articolo 35 del CCNL, non precluderebbe la possibilità di imputare tali visite a malattia senza limiti.

Come è noto, prima della sottoscrizione del CCNL, era possibile, senza limiti, imputare a malattia le visite mediche e specialistiche, fermo restando l’attestazione delle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 55 septies comma 5-ter del decreto legislativo 165 del 2001.

 

Il famigerato articolo 35 stabilisce, invece, che non sarà più possibile imputare a malattia le suddette visite, tranne se determinano una situazione di incapacità lavorativa (ad esempio una colonscopia) e nell'ipotesi di concomitanza tra la malattia stessa e l’effettuazione di visite mediche e specialistiche.

Insomma con la sottoscrizione del CCNL hanno, in maniera truffaldina, fatto finta di aggiungere 18 ore per l’espletamento delle visite, ma di fatto hanno sostituito il trattamento di malattia del quale i lavoratori potevano fruire senza limiti.

 

Davvero un gran bel risultato!

 

Il punto è che, nel tentativo di mischiare le carte sulla vicenda, si afferma che il contratto non modificherebbe le norme perché l’art. 55 septies, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 continuerebbe a garantire la possibilità di ricorrere in ogni caso alla malattia per l’espletamento di visite mediche e specialistiche.

Tale norma però prevede che: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Quindi, non si sarebbe potuto invocare riferimento normativo più infelice perché tale norma:

1) disciplina semplicemente le modalità di attestazione dell’assenza connessa a visite mediche e specialistiche;

2) è esattamente quella invocata dalla Circolare della Funzione pubblica nel 2014 (poi annullata dal TAR in mancanza di disciplina contrattuale ed infine recepita in toto dall’articolo 35 del CCNL), per provare a sostenere, già in vigenza del precedente CCNL, che per l’effettuazione di visite mediche e specialistiche si dovesse far ricorso ai permessi per documentati motivi personali o ad istituti come la banca ore o i permessi brevi.

 

Lungi dall’assumersene le responsabilità, il gioco dei firmatari del contratto è fin troppo facile da smascherare: provano a confondere le idee accollando le nefandezze del contratto alle amministrazioni che interpreterebbero male gli articoli in esso contenuti e non li convocherebbero per sistemare le cose, per provare a mettere una toppa ad alcune oscenità di questo pessimo contratto.

A completamento di quanto detto e per fugare qualsiasi dubbio, alleghiamo la tabella prodotta dall’ARAN con la nota CFC5 del 4 luglio scorso.

 

 

ARAN CFC5 del 4 luglio 2018

TIPOLOGIE ASSENZA

RIF.

RIDUCE MONTE ORE ANNUO?

DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?

SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?

COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa

Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 15

SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)

NO

SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4)

ATTESTAZIONE PRESENZA

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all'intera giornata lavorativa

Commi precedenti e Comma 5

SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)

SI

SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4)

ATTESTAZIONE PRESENZA

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto

Comma 11

NO

SI

SI

CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse

Comma 12

NO

SI

SI

ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA' LAVORATIVA

Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta

Comma 14

NO

SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 38)

SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 38)

UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA

 

 

Coord. Nazionale USB P.I. MIT

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